
- Statuto delle Confraternite
- Prefazione
- Natura e Costituzione
- Finalità
- Ammissione dei membri e dimissioni
- Organi della Confraternita: Assemblea, Consiglio direttivo
- Organi della Confraternita: Priore, Segretario, Cassiere
- Organi della Confraternita: Padre Spirituale, Maestro dei Novizi, Colleggio dei Revisori
- Elezioni
- Soppressione
- Norme Generali
- Tutte le pagine
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SOPPRESSIONEArt. 33 In caso di irregolarità nella gestione della Confraternita o per gravi ragioni canoniche, l'Ordinario Diocesano può dimettere il Priore (can. 318 § 1), sciogliere il Consiglio e nominare un commissario che, in suo nome, diriga temporaneamente (al massimo tre mesi) la Confraternita (idem). Art. 34 Per gravi cause il Vescovo può sopprimere la Confraternita (can. 320 § 2):
Art. 35 In caso di soppressione della Confraternita da parte dell'Ordinario i documenti e tutto il patrimonio, compresa la tomba sociale o la cappella cimiteriale, a giudizio dello stesso Ordinario, saranno assegnati alla parrocchia o ad altri enti ecclesiastici, fatti salvi la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti (can. 123). |
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