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SOPPRESSIONE

Art. 33

In caso di irregolarità nella gestione della Confraternita o per gravi ragioni canoniche, l'Ordinario Diocesano può dimettere il Priore (can. 318 § 1), sciogliere il Consiglio e nominare un commissario che, in suo nome, diriga temporaneamente (al massimo tre mesi) la Confraternita (idem).

Art. 34

Per gravi cause il Vescovo può sopprimere la Confraternita (can. 320 § 2):

  • quando venissero meno i suoi membri (almeno 15 iscritti);
  • quando i membri non accettassero il presente statuto o questo venisse violato in maniera grave e abituale;

Art. 35

In caso di soppressione della Confraternita da parte dell'Ordinario i documenti e tutto il patrimonio, compresa la tomba sociale o la cappella cimiteriale, a giudizio dello stesso Ordinario, saranno assegnati alla parrocchia o ad altri enti ecclesiastici, fatti salvi la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti (can. 123).