
- Statuto delle Confraternite
- Prefazione
- Natura e Costituzione
- Finalità
- Ammissione dei membri e dimissioni
- Organi della Confraternita: Assemblea, Consiglio direttivo
- Organi della Confraternita: Priore, Segretario, Cassiere
- Organi della Confraternita: Padre Spirituale, Maestro dei Novizi, Colleggio dei Revisori
- Elezioni
- Soppressione
- Norme Generali
- Tutte le pagine
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ELEZIONIArt. 26 L'Assemblea è convocata dal Priore uscente o da chi ne esercita legittimamente le funzioni, per eleggere il Consiglio Direttivo alla scadenza del suo mandato triennale o per dimissioni della maggioranza dei componenti o anche per avvenuto scioglimento da parte del l'Ordinano. Art. 27 E' prevista una sola tornata elettorale e le operazioni di voto saranno effettuate nel giorno di domenica, fissata dal Consiglio. La presidenza dell'Assemblea per le elezioni spetta al Delegato Vescovile o al Vicario zonale, pena la illegittimità delle votazioni. Art. 28 Primo atto dell'Assemblea è la costituzione del seggio elettorale con lo scegliere per alzata di mano il Presidente, due scrutatori e un segretario, che verbalizzi scrupolosamente la riunione. Art. 29 Tutti i confratelli, regolarmente iscritti da un anno e non sospesi, sono elettori e tutti eleggibili, perciò sono escluse liste di candidati o quant'altro che non sia in sintonia con lo spirito ecclesiale. Chi è stato nel Direttivo per due mandati consecutivi non può essere eletto se non con l'interruzione di un triennio. Art. 30 Le schede elettorali, al fini della validità del voto, devono essere vidimate dal Presidente del seggio e le operazioni di voto si protrarranno da un minimo di un'ora a un massimo di tre ore. Allo scadere dell'orario si attenderà fino a che l'ultimo elettore avrà imbussolato la sua scheda. Il voto deve essere libero e segreto. Non è consentito votare per procura o per alzata di mano e non sono consentiti altri sistemi di votazione. Art. 31 Il Presidente del seggio, a chiusura delle operazioni di voto, dà inizio allo scrutinio. Risulteranno eletti quanti avranno raggiunto il maggior numero di voti espressi. A parità di voti venga eletto chi vanta più anzianità come iscritto alla Confraternita e, ulteriormente, chi ha maggior età. Art. 32
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