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Il Padre Spirituale
Art. 22
Il Padre Spirituale è nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano (can. 317,1). Di regola è il parroco della Parrocchia dove ha sede la Chiesa della Confraternita
- Nella Confraternita il Padre Spirituale, a cui si deve rispettosa obbedienza e collaborazione per il bene di tutti, rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del Sodalizio. Egli perciò ha il diritto-dovere:
- di intervenire a tutte le riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive della Confraternita con facoltà di esprimere il suo parere sugli argomenti all'ordine dei giorno;
- di sottoscrivere i verbali delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea;
- di esprimere il suo voto per l'ammissione alla professione, sulla sospensione o espulsione dei soci; di porre il visto sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della situazione religiosa e morale della Confraternita, per cui ogni delibera
- in merito, mancante del visto del Padre Spirituale, è da ritenersi invalida, a meno che non intervenga una speciale deroga dell'Ordinario Diocesano;
- ha il diritto di veto su tutte le deliberazioni, sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea, qualora a suo giudizio siano contrarie alla morale e alla fede cattolica, alla liturgia, alla pastorale diocesana o/ e parrocchiale, nonché alle direttive del Vescovo.
Art. 23
II Padre Spirituale inoltre, è il solo responsabile della vita liturgica e, perciò, avrà cura del dignitoso svolgimento delle celebrazioni sacre. E' suo preciso dovere disporre l'orario della messa domenicale e delle altre funzioni religiose, invitando con carità pastorale tutti i confratelli a vivere " il giorno del Signore" con una partecipazione assidua, attiva, responsabile e fruttuosa. Nel rispetto della centralità della Parrocchia non possono essere celebrati nella Confraternita né i riti della Settimana Santa, né altre azioni liturgiche caratterizzanti della vita parrocchiale. Perciò tutti i sacramenti della iniziazione cristiana vanno celebrati in parrocchia. Inoltre il Padre Spirituale:
- è tenuto a compiere solo il rito delle esequie dei soci nella chiesa della Confraternita, mentre celebrerà ogni altra successiva ricorrenza in Parrocchia per sottolineare il legame con la stessa e il richiamo al battesimo, mediante il quale il defunto stesso fu introdotto nel Mistero Pasquale di Cristo;
- si farà premura di invitare confessori, predicatori, per qualche circostanza particolare;
- almeno una volta al mese terrà una catechesi ai confratelli e avrà cura della crescita del loro cammino di fede e della loro formazione pemanente per una partecipazione attiva alla vita degli organismi ecclesiali e civili, impegnati nel servizio dell'uomo;
- ha la responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei legati e dei suffragi;
- disporrà degli arredi sacri e della chiave della Chiesa, nonchè delle chiavi degli armadi, ove sono custoditi gli arredi e i paramenti sacri di uso quotidiano;
- manterrà i rapporti con l'Ordinario Diocesano per quanto attiene la vita spirituale della Confraternita e attuare gli orientamenti pastorali della Diocesi, nella prospettiva di una Chiesa comunionale.
Maestro dei Novizi
Art. 24
Il Maestro dei novizi è nominato dal Consiglio ed è il primo collaboratore del Padre Spirituale nella formazione religiosa e liturgica dei confratelli. Deve eccellere per le sue virtù religiose ed umane, per l'esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per l'amore alla Confraternita. E' compito del Maestro dei novizi:
- spronarli alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi;
- esortare a non disertare gli incontri formativi per tutto il periodo del noviziato e, dopo, il corso annuale di catechesi;
- incrementare la devozione verso il Santo Titolare. Al termine del noviziato il Maestro farà conoscere al Padre Spirituale e al Consiglio il suo parere, esprimendo secondo coscienza il nulla osta o il veto per la professione di ciascuno. Infine durante le celebrazioni liturgiche e le processioni curerà l'ordine e la disciplina.
- Collegio dei Revisori
Art. 25
Il Collegio dei Revisori è composto di 3 membri con il compito di verificare la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie di amministrazione, e di assicurare la consegna dei bilanci consuntivo e preventivo alla Curia a norma del can. 1287. Eventuali osservazioni e l'approvazione medesima dei bilanci devono essere motivate, fatte per iscritto e, nel contempo, trasmesse alla Curia.
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