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Ammissione dei membri

Art. 9

Possono far parte della Confraternita i fedeli laici (maschi e femmine) che:

  • abbiano compiuto il 18° anno di età e ricevuto il sacramento della cresima;
  • godano di buona condotta religiosa e morale e, se sposati, siano in sintonia con le norme canoniche che regolano il matrimonio;
  • non siano stati espulsi o sospesi da altra Confraternita;
  • siano residenti o originari emigrati;
  • siano in possesso del Nulla Osta del Parroco.

Per iscriversi alla Confraternita è necessario presentare domanda scritta al Priore con la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto e fare un periodo di prova o noviziato, non inferiore a un anno. Come aspiranti non si acquisiscono diritti o particolari doveri.
La domanda, entro tre mesi, deve essere accolta o respinta collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Si fa divieto di appartenere contemporaneamente a più Confraternite o di far parte di una confraternita per successione ereditaria. Con il presente Statuto sono aboliti tutti i privilegi goduti finora.


Dimissioni

Art. 10

I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

  • per dimissione diretta. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno o mancato pagamento della quota annuale;
  • per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario Diocesano.