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NORME GENERALI

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto e Regolamento interno si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico.

Art. 37

Ogni Regolamento potrà avere una premessa, in cui siano richiamati i dati più importanti della Confraternita, come anno di fondazione, riconoscimento, vicende storiche, ecc.

Art. 38

Durante la vita della Confraternita è fatto espresso divieto di distribuzione ai confratelli, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 39

Ogni Confraternita, entro il 10 marzo di ogni anno, verserà all'Ufficio Economato una quota del 2% sul bilancio e sulle vendite, come gesto concreto di vera comunione con la Chiesa particolare. Tutte le cariche non sono retribuite e devono essere
esercitate nello spirito di servizio reso alla comunità.

Art. 40

L'interpretazione autentica del presente Statuto, la modifica di esso e le eventuali deroghe sono di competenza dell'Arcivescovo; ogni altra norma e consuetudine contraria vengono abrogate con la approvazione e la promulgazione del medesimo Statuto da parte dell'Ordinario Diocesano.


Dato a S. Angelo dei Lombardi, 1° gennaio 2000

 

+ Padre Salvatore Nunnari
 Arcivescovo