
- Statuto delle Confraternite
- Prefazione
- Natura e Costituzione
- Finalità
- Ammissione dei membri e dimissioni
- Organi della Confraternita: Assemblea, Consiglio direttivo
- Organi della Confraternita: Priore, Segretario, Cassiere
- Organi della Confraternita: Padre Spirituale, Maestro dei Novizi, Colleggio dei Revisori
- Elezioni
- Soppressione
- Norme Generali
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Prefazione
Carissimi Confratelli, sono particolarmente lieto di presentarvi il nuovo Statuto, che regola la vita delle nostre Congreghe. Nel dare il saluto alla nostra Chiesa il giorno del mio ingresso in diocesi, ebbi a dire "che la numerosa presenza delle Congreghe sul nostro territorio prima di essere un problema, è una ricchezza". + Padre Salvatore Nunnari S. Angelo dei Lombardi 31 dicembre 1999 |
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Statuto delle Confraternite
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Finalità
La Confraternita non ha scopi di lucro, ma persegue soltanto fini di religione e di culto e promuove opere di carità fraterna. Art. 8 Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:
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Ammissione dei membriArt. 9 Possono far parte della Confraternita i fedeli laici (maschi e femmine) che:
Per iscriversi alla Confraternita è necessario presentare domanda scritta al Priore con la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto e fare un periodo di prova o noviziato, non inferiore a un anno. Come aspiranti non si acquisiscono diritti o particolari doveri. Si fa divieto di appartenere contemporaneamente a più Confraternite o di far parte di una confraternita per successione ereditaria. Con il presente Statuto sono aboliti tutti i privilegi goduti finora.
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Organi della ConfraternitaArt. 11 Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori.
L'Assemblea Art. 12 L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata e presieduta sempre dal Priore o da chi ne fa le veci. Art. 13 La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede della Confraternita almeno otto giorni prima della data fissata. Art. 14 L'Assemblea:
Il Consiglio Direttivo Art. 15 Il Consiglio Direttivo opera anche quale Consiglio di Amministrazione ed è composto da:
Il Consiglio rimane in carica per un triennio. Venendo a mancare uno dei membri, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio Art. 16 Il Consiglio nella seduta d'insediamento:
Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto a voto deliberativo, il Segretario e il Cassiere. Il Consiglio si riunisce normalmente ogni tre mesi, in caso di urgenza su richiesta dei due terzi del Consiglio stesso. Per la validità della riunione valgono le stesse norme che regolano la vita dell'Assemblea (art. 13 del presente Statuto). Art. 17 Il Consiglio:
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Il Priore Art. 18 Il Priore, che è il moderatore della Confraternita, a norma del can. 318:
Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell'Ordinario Diocesano e dura in carica tre anni. Può essere rimosso dall'ufficio con decreto dello stesso Ordinario in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche. Art. 19 Il Primo e il Secondo Assistente coadiuvano il Priore nel disimpegno del suo ufficio. Se questi fosse assente o impedito momentaneamente, spetta al Primo Assistente (o al Secondo, in caso di necessità) presiedere le riunioni, o supplirlo (per un periodo massimo di tre mesi) qualora il Priore fosse impedito per ragioni di salute, dimissionario o dimesso dall'Ordinario Diocesano.
Art. 20 Il Segretario:
Il cassiere Art. 21 Sono compiti del cassiere:
Il Cassiere può trattenere presso di sè quella somma che sarà stabilita dal Consiglio; il resto dovrà essere depositato presso istituti bancari o postali su libretti intestati impersonalmente alla Confraternita o al Priore pro tempore, con la duplice firma del Priore medesimo e del Cassiere. |
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Il Padre Spirituale Art. 22 Il Padre Spirituale è nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano (can. 317,1).
Art. 23 II Padre Spirituale inoltre, è il solo responsabile della vita liturgica e, perciò, avrà cura del dignitoso svolgimento delle celebrazioni sacre.
Maestro dei Novizi Art. 24 Il Maestro dei novizi è nominato dal Consiglio ed è il primo collaboratore del Padre Spirituale nella formazione religiosa e liturgica dei confratelli. Deve eccellere per le sue virtù religiose ed umane, per l'esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per l'amore alla Confraternita.
Art. 25 Il Collegio dei Revisori è composto di 3 membri con il compito di verificare la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie di amministrazione, e di assicurare la consegna dei bilanci consuntivo e preventivo alla Curia a norma del can. 1287. Eventuali osservazioni e l'approvazione medesima dei bilanci devono essere motivate, fatte per iscritto e, nel contempo, trasmesse alla Curia. |
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ELEZIONIArt. 26 L'Assemblea è convocata dal Priore uscente o da chi ne esercita legittimamente le funzioni, per eleggere il Consiglio Direttivo alla scadenza del suo mandato triennale o per dimissioni della maggioranza dei componenti o anche per avvenuto scioglimento da parte del l'Ordinano. Art. 27 E' prevista una sola tornata elettorale e le operazioni di voto saranno effettuate nel giorno di domenica, fissata dal Consiglio. La presidenza dell'Assemblea per le elezioni spetta al Delegato Vescovile o al Vicario zonale, pena la illegittimità delle votazioni. Art. 28 Primo atto dell'Assemblea è la costituzione del seggio elettorale con lo scegliere per alzata di mano il Presidente, due scrutatori e un segretario, che verbalizzi scrupolosamente la riunione. Art. 29 Tutti i confratelli, regolarmente iscritti da un anno e non sospesi, sono elettori e tutti eleggibili, perciò sono escluse liste di candidati o quant'altro che non sia in sintonia con lo spirito ecclesiale. Chi è stato nel Direttivo per due mandati consecutivi non può essere eletto se non con l'interruzione di un triennio. Art. 30 Le schede elettorali, al fini della validità del voto, devono essere vidimate dal Presidente del seggio e le operazioni di voto si protrarranno da un minimo di un'ora a un massimo di tre ore. Allo scadere dell'orario si attenderà fino a che l'ultimo elettore avrà imbussolato la sua scheda. Il voto deve essere libero e segreto. Non è consentito votare per procura o per alzata di mano e non sono consentiti altri sistemi di votazione. Art. 31 Il Presidente del seggio, a chiusura delle operazioni di voto, dà inizio allo scrutinio. Risulteranno eletti quanti avranno raggiunto il maggior numero di voti espressi. A parità di voti venga eletto chi vanta più anzianità come iscritto alla Confraternita e, ulteriormente, chi ha maggior età. Art. 32
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SOPPRESSIONEArt. 33 In caso di irregolarità nella gestione della Confraternita o per gravi ragioni canoniche, l'Ordinario Diocesano può dimettere il Priore (can. 318 § 1), sciogliere il Consiglio e nominare un commissario che, in suo nome, diriga temporaneamente (al massimo tre mesi) la Confraternita (idem). Art. 34 Per gravi cause il Vescovo può sopprimere la Confraternita (can. 320 § 2):
Art. 35 In caso di soppressione della Confraternita da parte dell'Ordinario i documenti e tutto il patrimonio, compresa la tomba sociale o la cappella cimiteriale, a giudizio dello stesso Ordinario, saranno assegnati alla parrocchia o ad altri enti ecclesiastici, fatti salvi la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti (can. 123). |
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NORME GENERALIArt. 36 Per quanto non previsto dal presente Statuto e Regolamento interno si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico. Art. 37 Ogni Regolamento potrà avere una premessa, in cui siano richiamati i dati più importanti della Confraternita, come anno di fondazione, riconoscimento, vicende storiche, ecc. Art. 38 Durante la vita della Confraternita è fatto espresso divieto di distribuzione ai confratelli, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 39 Ogni Confraternita, entro il 10 marzo di ogni anno, verserà all'Ufficio Economato una quota del 2% sul bilancio e sulle vendite, come gesto concreto di vera comunione con la Chiesa particolare. Tutte le cariche non sono retribuite e devono essere Art. 40 L'interpretazione autentica del presente Statuto, la modifica di esso e le eventuali deroghe sono di competenza dell'Arcivescovo; ogni altra norma e consuetudine contraria vengono abrogate con la approvazione e la promulgazione del medesimo Statuto da parte dell'Ordinario Diocesano.
+ Padre Salvatore Nunnari |
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