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Prefazione

 

Carissimi Confratelli,

sono particolarmente lieto di presentarvi il nuovo Statuto, che regola la vita delle nostre Congreghe. Nel dare il saluto alla nostra Chiesa il giorno del mio ingresso in diocesi, ebbi a dire "che la numerosa presenza delle Congreghe sul nostro territorio prima di essere un problema, è una ricchezza".
Questa ricchezza vogliamo custodire e accrescere affrontando i problemi che immancabilmente ci sono in ogni istituzione.
Lo Statuto, se colto "nello spirito che vivifica e non nella lettera che uccide", vi aiuterà a fare un buon cammino di formazione ecclesiale e di servizio a Dio e all'uomo.
Le finalità di culto e di carità, che sono sempre all'origine di esse, devono trovarvi impegnati e attenti alla proposta formativa, che ci abilita ad essere uomini e donne di preghiera personale e comunitaria, testimoni e servitori dell'amore di Dio presso gli uomini con uno sguardo particolare per gli ultimi.
Nel rispetto delle sane tradizioni dei padri non andremo in cerca di privilegi e di prestigio.
Mettendo Dio al primo posto, ciascuno di noi troverà il suo posto, ogni cosa sarà al suo posto.
Vostro Vescovo confida che accoglierete con docilità e gioia il nuovo Statuto, adeguando ad esso il Regolamento interno.
Nella Chiesa la disciplina è per il bene di tutti, per la crescita ordinata di ciascuno.
La mia benedizione rafforzi i buoni propositi e dia compimento alle nostre speranze.


+ Padre Salvatore Nunnari
Arcivescovo

S. Angelo dei Lombardi 31 dicembre 1999

 
 

 

Statuto delle Confraternite
Natura e Costituzione

 

Art. 1

Le Confraternite, associazioni ecclesiastiche pubbliche di fedeli, tra le più antiche della Chiesa, sono erette con decreto vescovile, a norma dei cann.301 e 312 del c.i.c. e hanno personalità giuridica canonica (can.31 3).

Art. 2

La Confraternita, come ogni aggregazione laicale, deve ispirarsi ai seguenti " criteri di ecclesialità":

  • aiutare i suoi membri a crescere verso la perfezione della vita cristiana incoraggiando una perfetta sintonia tra la vita pratica e la professione di fede;
  • accogliere e proclamare le verità di fede e di morale autenticamente interpretate dal Magistero della Chiesa;
  • contribuire alla realizzazione della comunione fraterna per far crescere la comunione ecclesiale;
  • nella prospettiva di una vera comunione ecclesiale, accogliere con spirito di fede gli orientamenti pastorali del Magistero del Papa e dei Vescovi, rispettando la pluralità delle forme aggregative dei fedeli laici e favorendo la reciproca collaborazione;
  • mostrare grande sollecitudine per la missione di evangelizzazione e santificazione della Chiesa, manifestando un autentico slancio missionario, con l'intento di servire umilmente la Chiesa e non di servirsi della Chiesa;
  • intensificare la presenza nella società a servizio dell'uomo per costruire condizioni di vita più giuste e fraterne anche attraverso l'esercizio cristianamente ispirato della cosa pubblica. Naturalmente siffatta attività è inconciliabile con qualsiasi incarico all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La confraternita gode della personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato o per antico possesso di stato o in quanto riconosciuta con decreto dal Ministero degli Interni, perciò si qualifica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (legge 20 maggio 1985, n. 222 art. 4 ). Come tale deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Avellino.

Art. 4

Ogni Confraternita si darà un Regolamento interno, in conformità allo Statuto e alle proprie tradizioni, che dovrà essere redatto entro un anno dalla promulgazione del presente e che andrà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano.

Art. 5

La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza ed alla superiore direzione dell'Ordinario Diocesano (can. 305 e 315) ed è tenuta a prestare sempre obbedienza al suoi orientamenti pastorali e alle disposizioni canoniche.


Art. 6

Ogni Confraternita è parte integrante della Parrocchia in cui insiste e partecipa con pieni diritti e doveri alla vita pastorale della medesima, offrendo un apporto responsabile e costruttivo.

 

 
 

 

Finalità


Art. 7

La Confraternita non ha scopi di lucro, ma persegue soltanto fini di religione e di culto e promuove opere di carità fraterna.

Art. 8

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

  • aiutare i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana col promuovere tra i soci una vita esemplarmente cristiana mediante l'ascolto della Parola di Dio, la partecipazione assidua alle celebrazioni liturgiche e religiose in genere, e col favorire iniziative di catechesi per la loro formazione permanente;
  • collaborare con l'Ordinario Diocesano, con il parroco nel cui territorio insiste la Confraternita, con il clero, con le altre Confraternite, con gli Organismi di pastorale, per l'edificazione del Regno di Dio, offrendo il contributo della presenza e della operosità nelle attività pastorali ai vari livelli (parrocchiale, foraniale e diocesano);
  • compiere opere di misericordia spirituale e corporale verso i confratelli anziani, soli o malati (visite, viatico, funerali, sepoltura, ecc.) e verso le altre persone, in una visione cristiana della vita e della morte;
  • attivare iniziative stabili o temporanee per una presenza significativa nella vita sociale e contribuire alla crescita di una società più giusta con la creazione e animazione di opere caritative, culturali e spirituali.
 
 

 

Ammissione dei membri

Art. 9

Possono far parte della Confraternita i fedeli laici (maschi e femmine) che:

  • abbiano compiuto il 18° anno di età e ricevuto il sacramento della cresima;
  • godano di buona condotta religiosa e morale e, se sposati, siano in sintonia con le norme canoniche che regolano il matrimonio;
  • non siano stati espulsi o sospesi da altra Confraternita;
  • siano residenti o originari emigrati;
  • siano in possesso del Nulla Osta del Parroco.

Per iscriversi alla Confraternita è necessario presentare domanda scritta al Priore con la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto e fare un periodo di prova o noviziato, non inferiore a un anno. Come aspiranti non si acquisiscono diritti o particolari doveri.
La domanda, entro tre mesi, deve essere accolta o respinta collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Si fa divieto di appartenere contemporaneamente a più Confraternite o di far parte di una confraternita per successione ereditaria. Con il presente Statuto sono aboliti tutti i privilegi goduti finora.


Dimissioni

Art. 10

I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

  • per dimissione diretta. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno o mancato pagamento della quota annuale;
  • per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario Diocesano.
 
 

 

 

Organi della Confraternita

Art. 11

Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori.

 

L'Assemblea

Art. 12

L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata e presieduta sempre dal Priore o da chi ne fa le veci.
L'Assemblea deve essere convocata ordinariamente almeno due volte l'anno: la prima entro il mese di febbraio per l'esame e l'approvazione della relazione sulla situazione socio-religiosa della Confraternita e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, la seconda entro il mese di novembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo. In seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei Confratelli o dell'Ordinario Diocesano.

Art. 13

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede della Confraternita almeno otto giorni prima della data fissata.
L'Assemblea si terrà nei giorni consuetudinari o fissati dal Priore, d'accordo con il Consiglio Direttivo.
Se in prima convocazione non è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, la convocazione è nulla e quindi non si può procedere alla discussione dell' ordine del giorno.
La seconda convocazione, che avrà luogo entro otto giorni, sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza; ogni deliberazione presa su argomenti non previsti nell'ordine del giorno è nulla. Il punto riportante il "varie ed eventuali" non può costituire oggetto di decisioni per mancanza di conoscenza e di opportuna consultazione tra gli aventi diritto all'Assemblea.

Art. 14

L'Assemblea:

  • elegge il Priore, i 2 assistenti, i 4 membri del Consiglio e i 3 membri del Collegio dei Revisori;
  • approva il bilancio consuntivo entro il 28 febbraio
  • io e quello preventivo entro il 30 novembre;
  • approva il Regolamento interno della Confraternita;
  • delibera l'annualità da pagare entro il mese di gennaio di ogni anno;
  • decide la costruzione e la gestione della tomba sociale;
  • stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei confratelli, da indicare nel Regolamento;
  • autorizza, gli atti di amministrazione straordinaria (atti di locazione, vendita, acquisto, permuta, donazioni, ecc...), subordinandone l'esecutività alla concessione della licenza da parte dell'Ordinario Diocesano, su richiesta del Consiglio.

 

Il Consiglio Direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo opera anche quale Consiglio di Amministrazione ed è composto da:

  • priore
  • due assistenti
  • quattro membri
  • segretario
  • cassiere
  • parroco (padre spirituale)
  • maestro dei novizi

Il Consiglio rimane in carica per un triennio. Venendo a mancare uno dei membri, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio

Art. 16

Il Consiglio nella seduta d'insediamento:

  • nomina il segretario e il cassiere su proposta del Priore, d'intesa con il parroco;
  • elegge il Maestro dei novizi;
  • decide circa lo svolgimento del noviziato.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto a voto deliberativo, il Segretario e il Cassiere. Il Consiglio si riunisce normalmente ogni tre mesi, in caso di urgenza su richiesta dei due terzi del Consiglio stesso. Per la validità della riunione valgono le stesse norme che regolano la vita dell'Assemblea (art. 13 del presente Statuto).

Art. 17

Il Consiglio:

  • delibera e autorizza il Priore negli atti e contratti di ordinaria amministrazione;
  • dirige la Confraternita secondo le norme e Io spirito del presente Statuto;
  • cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci e chiede all'Ordinario Diocesano la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione;
  • decide sull'ammissione o meno dei nuovi soci, sospende o anche espelle dalla Confraternita quei soci che non conservassero buona condotta morale o religiosa, non adempissero i loro doveri di confratelli, non fossero in regola con il pagamento dell'annualità;
  • designa, tra i soci, i membri del Comitato Festa (con esclusione degli esterni), qualora la Confraternita, per antica consuetudine, fosse impegnata a celebrare solennemente (compresa la festa civile) il (o) la Titolare. Si fa espresso divieto alle Confraternite di gestire direttamente ogni altra festività religiosa, di cui è responsabile solo il Parroco.

 

 
 

 

Il Priore

Art. 18

Il Priore, che è il moderatore della Confraternita, a norma del can. 318:

  • ha la legale rappresentanza della Confraternita;
  • convoca il Consiglio e l'Assemblea, ne presiedé le riunioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'Assemblea elettorale, ne fissa l'ordine del giorno;
  • coordina l'attività della Confraternita;
  • firma le deliberazioni del Consiglio, controfirma i mandati di pagamento emessi dal Cassiere sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, regolarmente autorizzate;
  • cura la corrispondenza con la collaborazione del segretario, se lo ritiene necessario;
  • vigila sulla gestione economica della Confraternita; è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili ed immobili, procede alla stipula dei contratti nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, sentito il Consiglio della Confraternita;
  • invia annualmente in Curia copia dei bilanci consuntivi e preventivi assieme alla relazione sulla situazione religiosa e morale della Confraternita, firmati anche dal Parroco;
  • richiama con carità cristiana i confratelli mancanti, propone al Consiglio le misure previste dal presente Statuto' per i confratelli colpevoli, dandone comunicazione agli interessati;
  • assume la presidenza della festa religiosa e civile celebrata dalla Confraternita stessa, chiedendo l'autorizzazione alla Curia, vistata prima dal parroco, e impegnandosi all'osservanza delle norme ecclesiastiche e civili in materia.

Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell'Ordinario Diocesano e dura in carica tre anni. Può essere rimosso dall'ufficio con decreto dello stesso Ordinario in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 19

Il Primo e il Secondo Assistente coadiuvano il Priore nel disimpegno del suo ufficio. Se questi fosse assente o impedito momentaneamente, spetta al Primo Assistente (o al Secondo, in caso di necessità) presiedere le riunioni, o supplirlo (per un periodo massimo di tre mesi) qualora il Priore fosse impedito per ragioni di salute, dimissionario o dimesso dall'Ordinario Diocesano.


Il Segretario

Art. 20

Il Segretario:

  • prepara tutti gli atti per le elezioni e le deliberazioni degli organi statutari;
  • stende i verbali e li sottoscrive, compreso il verbale delle consegne;
  • dà lettura del verbale precedente per l'approvazione;
  • custodisce l'archivio storico della Confraternita ;
  • registra le assenze dei soci nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni o nelle esequie dei confratelli, riferendo al Consiglio;
  • cura il libretto personale rilasciato ad ogni confratello;
  • collabora, se necessario, con il Priore nella cura della corrispondenza.

Il cassiere

Art. 21

Sono compiti del cassiere:

  • esigere le quote dei Confratelli e registrare fedelmente;
  • provvedere ad altre eventuali riscossioni e ai pagamenti;
  • custodire i registri di cassa e amministrativi in genere, con relativa documentazione;
  • aggiornare l'elenco dei morosi e trasmetterlo alla fine dell'anno al segretario;
  • preparare i bilanci consuntivi e preventivi da presentare per l'approvazione prima ai Revisori dei conti e al Consiglio Direttivo e, poi, all'Assemblea;
  • registrare ogni operazione finanziaria corredata dalla rispettiva autorizzazione, in ordine cronologico e con numero progressivo, nel registro mastro le cui pagine numerate devono essere vidimate dalla Curia;
  • effettuare le esazioni con bollettino a madre e figlia o a ricalco, rilasciando ricevuta;
  • curare in modo particolare la soddisfazione dei legatì pii e di altri oneri di culto d'intesa con il Parroco;
  • curare sotto la propria responsabilità la conservazione degli arredi e suppellettili sacre, specialmente quelli di interesse storico- artistico, e in genere dì tutti gli oggetti appartenenti alla Confraternita, compresa la tomba sociale o cappella cimiteriale. A tal proposito, eventuali lavori di restauro o modifiche da apportare alla Chiesa della Confraternita potranno essere effettuati solo dopo il parere formulato dalla Commissione diocesana di Arte Sacra e fatta propria dall'Ordinario Diocesano;
  • redigere l'inventario e, nell'aggiornarlo annualmente, fare la descrizione di ciascun bene, indicando la provenienza, gli oneri inerenti e quanto può essere utile all'individuazione di esso, sia che si tratti di beni mobili, sia di immobili;
  • alla scadenza del mandato provvedere alla consegna ufficiale di tutta la documentazione necessaria al successore, con regolare verbale redatto dal segretario ancora in carica, alla presenza del Priore uscente e del Parroco.

Il Cassiere può trattenere presso di sè quella somma che sarà stabilita dal Consiglio; il resto dovrà essere depositato presso istituti bancari o postali su libretti intestati impersonalmente alla Confraternita o al Priore pro tempore, con la duplice firma del Priore medesimo e del Cassiere.
I libri contabili delle entrate e delle uscite vanno esibiti alla Curia per la vidimazione entro il mese di marzo dell'anno successivo, come pure i bilanci consuntivi, preventivi e tutte le delibere della Confraternita, di cui resterà copia negli archivi della Curia.

 
 

 

Il Padre Spirituale

Art. 22

Il Padre Spirituale è nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano (can. 317,1).
Di regola è il parroco della Parrocchia dove ha sede la Chiesa della Confraternita

  • Nella Confraternita il Padre Spirituale, a cui si deve rispettosa obbedienza e collaborazione per il bene di tutti, rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del Sodalizio. Egli perciò ha il diritto-dovere:
  • di intervenire a tutte le riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive della Confraternita con facoltà di esprimere il suo parere sugli argomenti all'ordine dei giorno;
  • di sottoscrivere i verbali delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea;
  •  di esprimere il suo voto per l'ammissione alla professione, sulla sospensione o espulsione dei soci; di porre il visto sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della situazione religiosa e morale della Confraternita, per cui ogni delibera
  • in merito, mancante del visto del Padre Spirituale, è da ritenersi invalida, a meno che non intervenga una speciale deroga dell'Ordinario Diocesano;
  • ha il diritto di veto su tutte le deliberazioni, sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea, qualora a suo giudizio siano contrarie alla morale e alla fede cattolica, alla liturgia, alla pastorale diocesana o/ e parrocchiale, nonché alle direttive del Vescovo.

Art. 23

II Padre Spirituale inoltre, è il solo responsabile della vita liturgica e, perciò, avrà cura del dignitoso svolgimento delle celebrazioni sacre.
E' suo preciso dovere disporre l'orario della messa domenicale e delle altre funzioni religiose, invitando con carità pastorale tutti i confratelli a vivere " il giorno del Signore" con una partecipazione assidua, attiva, responsabile e fruttuosa. Nel rispetto della centralità della Parrocchia non possono essere celebrati nella Confraternita né i riti della Settimana Santa, né altre azioni liturgiche caratterizzanti della vita parrocchiale. Perciò tutti i sacramenti della iniziazione cristiana vanno celebrati in parrocchia.
Inoltre il Padre Spirituale:

  • è tenuto a compiere solo il rito delle esequie dei soci nella chiesa della Confraternita, mentre celebrerà ogni altra successiva ricorrenza in Parrocchia per sottolineare il legame con la stessa e il richiamo al battesimo, mediante il quale il defunto stesso fu introdotto nel Mistero Pasquale di Cristo;
  • si farà premura di invitare confessori, predicatori, per qualche circostanza particolare;
  • almeno una volta al mese terrà una catechesi ai confratelli e avrà cura della crescita del loro cammino di fede e della loro formazione pemanente per una partecipazione attiva alla vita degli organismi ecclesiali e civili, impegnati nel servizio dell'uomo;
  • ha la responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei legati e dei suffragi;
  • disporrà degli arredi sacri e della chiave della Chiesa, nonchè delle chiavi degli armadi, ove sono custoditi gli arredi e i paramenti sacri di uso quotidiano;
  • manterrà i rapporti con l'Ordinario Diocesano per quanto attiene la vita spirituale della Confraternita e attuare gli orientamenti pastorali della Diocesi, nella prospettiva di una Chiesa comunionale.

 

Maestro dei Novizi

Art. 24

Il Maestro dei novizi è nominato dal Consiglio ed è il primo collaboratore del Padre Spirituale nella formazione religiosa e liturgica  dei confratelli. Deve eccellere per le sue virtù religiose ed umane, per l'esemplarità della vita, per la fedeltà ai doveri e per l'amore alla Confraternita.
E' compito del Maestro dei novizi:

  • spronarli alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi;
  • esortare a non disertare gli incontri formativi per tutto il periodo del noviziato e, dopo, il corso annuale di catechesi;
  • incrementare la devozione verso il Santo Titolare. Al termine del noviziato il Maestro farà conoscere al Padre Spirituale e al Consiglio il suo parere, esprimendo secondo coscienza il nulla osta o il veto per la professione di ciascuno. Infine durante le celebrazioni liturgiche e le processioni curerà l'ordine e la disciplina.
  • Collegio dei Revisori

Art. 25

Il Collegio dei Revisori è composto di 3 membri con il compito di verificare la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie di amministrazione, e di assicurare la consegna dei bilanci consuntivo e preventivo alla Curia a norma del can. 1287. Eventuali osservazioni e l'approvazione medesima dei bilanci devono essere motivate, fatte per iscritto e, nel contempo, trasmesse alla Curia.

 
 

 

ELEZIONI

Art. 26

L'Assemblea è convocata dal Priore uscente o da chi ne esercita legittimamente le funzioni, per eleggere il Consiglio Direttivo alla scadenza del suo mandato triennale o per dimissioni della maggioranza dei componenti o anche per avvenuto scioglimento da parte del l'Ordinano.

Art. 27

E' prevista una sola tornata elettorale e le operazioni di voto saranno effettuate nel giorno di domenica, fissata dal Consiglio. La presidenza dell'Assemblea per le elezioni spetta al Delegato Vescovile o al Vicario zonale, pena la illegittimità delle votazioni.

Art. 28

Primo atto dell'Assemblea è la costituzione del seggio elettorale con lo scegliere per alzata di mano il Presidente, due scrutatori e un segretario, che verbalizzi scrupolosamente la riunione.

Art. 29

Tutti i confratelli, regolarmente iscritti da un anno e non sospesi, sono elettori e tutti eleggibili, perciò sono escluse liste di candidati o quant'altro che non sia in sintonia con lo spirito ecclesiale. Chi è stato nel Direttivo per due mandati consecutivi non può essere eletto se non con l'interruzione di un triennio.
Nell'impossibilità di trovare elementi idonei e disponibili, per la conferma di un ulteriore triennio a chi ne ha fatti già due, occorre chiedere deroga all'Ordinario per iscritto. Solo per il Priore è richiesta come condizione per la sua eleggibilità l'iscrizione almeno da 5 anni.

Art. 30

Le schede elettorali, al fini della validità del voto, devono essere vidimate dal Presidente del seggio e le operazioni di voto si protrarranno da un minimo di un'ora a un massimo di tre ore. Allo scadere dell'orario si attenderà fino a che l'ultimo elettore avrà imbussolato la sua scheda. Il voto deve essere libero e segreto. Non è consentito votare per procura o per alzata di mano e non sono consentiti altri sistemi di votazione.

Art. 31

Il Presidente del seggio, a chiusura delle operazioni di voto, dà inizio allo scrutinio. Risulteranno eletti quanti avranno raggiunto il maggior numero di voti espressi. A parità di voti venga eletto chi vanta più anzianità come iscritto alla Confraternita e, ulteriormente, chi ha maggior età.
Il Segretario del seggio comunica in Curia l'esito delle elezioni mediante verbale firmato dal medesimo, dal Delegato Vescovile o Vicario Zonale.

Art. 32


La prima riunione dei soci eletti a far parte del Consiglio Direttivo è indetta dal Priore dopo l'approvazione dell'Ordinario.

 
 

 

SOPPRESSIONE

Art. 33

In caso di irregolarità nella gestione della Confraternita o per gravi ragioni canoniche, l'Ordinario Diocesano può dimettere il Priore (can. 318 § 1), sciogliere il Consiglio e nominare un commissario che, in suo nome, diriga temporaneamente (al massimo tre mesi) la Confraternita (idem).

Art. 34

Per gravi cause il Vescovo può sopprimere la Confraternita (can. 320 § 2):

  • quando venissero meno i suoi membri (almeno 15 iscritti);
  • quando i membri non accettassero il presente statuto o questo venisse violato in maniera grave e abituale;

Art. 35

In caso di soppressione della Confraternita da parte dell'Ordinario i documenti e tutto il patrimonio, compresa la tomba sociale o la cappella cimiteriale, a giudizio dello stesso Ordinario, saranno assegnati alla parrocchia o ad altri enti ecclesiastici, fatti salvi la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti (can. 123).

 
 

 

NORME GENERALI

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto e Regolamento interno si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico.

Art. 37

Ogni Regolamento potrà avere una premessa, in cui siano richiamati i dati più importanti della Confraternita, come anno di fondazione, riconoscimento, vicende storiche, ecc.

Art. 38

Durante la vita della Confraternita è fatto espresso divieto di distribuzione ai confratelli, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 39

Ogni Confraternita, entro il 10 marzo di ogni anno, verserà all'Ufficio Economato una quota del 2% sul bilancio e sulle vendite, come gesto concreto di vera comunione con la Chiesa particolare. Tutte le cariche non sono retribuite e devono essere
esercitate nello spirito di servizio reso alla comunità.

Art. 40

L'interpretazione autentica del presente Statuto, la modifica di esso e le eventuali deroghe sono di competenza dell'Arcivescovo; ogni altra norma e consuetudine contraria vengono abrogate con la approvazione e la promulgazione del medesimo Statuto da parte dell'Ordinario Diocesano.


Dato a S. Angelo dei Lombardi, 1° gennaio 2000

 

+ Padre Salvatore Nunnari
 Arcivescovo