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  Indice

  - CAPITOLO PRIMO :       Generalità, organizzazione e cariche sociali

  - CAPITOLO SECONDO:   Doveri e diritti dei confratelli

  - CAPILOTO TERZO:       Cappella Cimitero

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REGOLAMENTO

 

 


Il presente regolamento è stato redatto in conformità dello Statuto vigente e secondo le tradizioni e la regola che risale al 1710, anno di fondazione della Congregazione dei Laici sotto il titolo dell'Immacolata Concezione. Essa ottenne il titolo di Arciconfraternita per opera del suo primo Padre Spirituale, Sac. Angelo GERVASI, e fu approvata con Regio Decreto di Carlo III di Borbone il 28 febbraio 1759.

 

 

 

 

 

 

 


 

CAPITOLO PRIMO


GENERALITÀ - ORGANIZZAZIONE
E CARICHE SOCIALI

 

Art. 1

L'Arciconfraternita Immacolata Concezione istituzionalmente fondata il 7 febbraio 1710 e riconosciuta dall'autorità statale, quale ente ecclesiastico, ha propria personalità giuridica ed è iscritta nell'apposito registro istituito presso la Prefettura di Avellino.

Art. 2

Le finalità dell'Arciconfraternita mirano fondamentalmente a:
• promuovere e animare il culto dell'Immacolata Concezione;
• approfondire la conoscenza dei misteri principali della nostra fede;
• alimentare la vita spirituale dei confratelli;
• promuovere tutte le iniziative per sviluppare progetti e azioni concrete di carità,--opere di pietà, attività d'assistenza ai bisognosi anche attraverso forme di volontariato, in modo particolare sul nostro territorio e, qual'ora ce ne fosse bisogno, anche con interventi e aiuti esterni al nostro contesto territoriale;
• curare e animare attività ricreative per i confratelli e per la comunità tutta;
• promuovere sempre più lo spirito della fraternità e della comunione, sia tra i confratelli che tra tutte le realtà associative presente nella comunità parrocchiale.

Art. 3

Tra le opere di pietà, assume valenza prioritaria il corretto mantenimento e l'uso della cappella del cimitero di Calitri, gestita dall'Arciconfraternita, alla quale è intestata.

Art. 4

Oltre a provvedere alle opere di manutenzione degli immobili di proprietà, tutti i mezzi economici sono spendibili esclusivamente per il perseguimento delle finalità indicate agli art. 2 e 3, senza eccezione alcuna.

Art. 5

In quanto personalità giuridica, l'Arciconfraternita ha anche diritti di proprietà:
• dei beni mobili, che può concedere in comodato alla parrocchia;
• di beni immobili ad essa intestati, nel limite definito dalle concessioni accordate col relativo disimpegno di oneri.

Art. 6

Per una buona organizzazione e un buon funzionamento dell'Arciconfraternita è necessaria, come per tutte le forme associative, la figura di un responsabile, promotore, animatore dell'Associazione. Tale responsabile prende il nome di Priore. Accanto e in piena armonia con il Priore, la struttura dell'Arciconfraternita prevede: due assistenti, quattro consiglieri, uno o due maestri dei novizi, uno o più segretari, il cassiere, tre revisori dei conti, uno o più sagrestani maggiori e sagrestani.
Di costoro ciascuno è tenuto a rispettare le regole che riguardano lo svolgimento delle mansioni che ha assunto (Cfr art. 18, 19, 20, 21, 24 e 25 dello Statuto Diocesano delle Confraternite).
Tale struttura prende il nome di Consiglio Direttivo al quale, — legittimamente approvato, dall'Autorità Ecclesiastica - si deve fiducia e appoggio — anche all'interno di un sano confronto e discussione — da parte di tutti i Confratelli.

Art. 7

Tutti i Confratelli, debitamente convocati, si riuniscono in Assemblea e, costituiscono così l'organo collegiale, cui competerà discutere e valutare i vari punti di discussione, previsti per tale convocazione. Pertanto essa si pone quale organo primario per la regolarizzazione della vita stessa dell'Arciconfraternita, assicurandone il funzionamento ed il governo.

Art. 8

L'assemblea generale dei confratelli iscritti, partecipi della vita dell'Arciconfraternita ed in regola con la quota associativa, elegge:
Il Priore;
• 1° Assistente;
• 2° Assistente;
• 4 Consiglieri;
• 3 Revisori dei Conti.
Concluse le operazioni per il rinnovo delle cariche amministrative e organizzative, si innalza il canto di ringraziamento del "Te Deum".
Le cariche del Consiglio Direttivo devono essere esercitate con il massimo impegno. Durano 3 anni, e possono essere riconfermate per un altro mandato.
La domenica successiva al 2 febbraio, festa della presentazione. del Signore — detta della Candelora —prima della Celebrazione Eucaristica, vengono lette le cariche legittimamente elette ed approvate e quelle stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Possono assumere gli incarichi tutti i confratelli iscritti all'Arciconfraternita da oltre un anno. Non possono essere eletti e quindi assumere gli impegni, coloro che non sono in regola con la quota associativa, e con la vita dell'Arciconfraternita. Solo per il Priore è richiesta l'iscrizione da almeno 5 anni. Le elezioni sono indette e si svolgono con le modalità indicate agli art. 26 27 28 29 30 31 — 32 dello Statuto Diocesano delle Confraternite. Le elezioni si svolgono nel Salone dell'Arciconfraternita il pomeriggio della seconda domenica di gennaio. Vengono effettuate in un'unica tornata della durata di tre ore, con schede elettorali di colore verde per il Priore ed assistenti, di colore giallo per i quattro consiglieri, di colore celeste per i tre revisori. Nella sede medesima vengono messi a disposizione dei confratelli perché possano prendere visione dei dati anagrafici, gli elenchi dei confratelli in regola con la quota annuale.

Art. 10

Le elezioni si fanno per ogni carica e a voto segreto con schede elettorali. Risulta eletto il Confratello che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il Confratello più anziano d'iscrizione all'Arciconfraternita. Qualora si dovesse verificare un'ulteriore parità, viene eletto il più anziano d'età. In caso di omonimia, è eletto colui che risulta più assiduo nella vita dell'Arciconfraternita.

Art. 11

L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Inoltre:
• delibera per l'aumento della quota sociale;
• delibera l'importo della quota per i nuovi confratelli;
• delibera la quota contributiva annuale per i loculi cimiteriali;
• autorizza le spese non previste in bilancio, se superano l'importo di Euro 3.000,00 (Tremila/00);
• esprime parere e consenso sugli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 12

Validamente costituito così come previsto dallo Statuto Diocesano delle Confraternite, il Consiglio provvede a tutte le attività amministrative in capo all'Arciconfraternita, con particolare riguardo al regolare andamento e gestione della Cappella Cimiteriale.

Art. 13

Possono accedere e far parte dell'Arciconfraternita coloro che abbiano compiuto il 18' anno di età, presentando domanda, per iscritto, al Priore entro la prima domenica di Avvento, il quale, dopo una sua prima indagine, in forma del tutto riservata, fa presente al Consiglio Direttivo tale richiesta. Il Consiglio, a sua volta, esprime il proprio parere, se il parere è positivo, il candidato viene affidato al Maestro dei Novizi, per il periodo del suo noviziato della durata di' un anno. Durante questo periodo, sarà introdotto alla vita associativa, alla vita liturgica, alla vita comunitaria. Al termine del periodo il maestro dei novizi, riferirà al Consiglio Direttivo sulla condotta di colui che gli è stato affidato. Una volta emerso il parere positivo, il candidato sarà accolto nell'Arciconfraternita, secondo il rito d'ingresso e con la benedizione dei nuovi Confratelli.

Art. 14

L'ammissione piena dei nuovi Confratelli avviene, di norma, il giorno di Pentecoste. In via eccezionale, in altra data stabilita dal Consiglio Direttivo.
Ogni neo-confratello sceglierà tra i confratelli anziani un proprio padrino, che lo accompagnerà nella cerimonia di accoglienza.

Art. 15

Potrebbe presentarsi il caso increscioso in cui qualche confratello sia messo fuori dall'Arciconfraternita. Tale procedura, sempre per non creare scandalo all'intera Arciconfraternita, sarà presa solo per ragioni molto gravi. Tra le cause possono essere considerate:
• scandali che compromettono il buon nome ed il rispetto del confratello e quindi dell'Arcicon-fraternita; (Esempio: divorzio, chi rifiuta l'insegnamento della Chiesa, chi notoriamente vive situazioni di irregolarità in campo morale.)
• un'assenza prolungata senza giustificazione attendibile;
• disubbidienza a coloro che ricoprono cariche importanti;
• provocazione di discordie tra i Confratelli; ricorso a macchinazioni a danno dell'Arciconfraternita;
• rivelazione ad estranei dell'operato che richiede segretezza;
• mancato pagamento della quota sociale da almeno 5 anni.
Queste mancanze, non esaustive, ma solo esemplificative, possono portare l'espulsione. Naturalmente tale decisione, presa in primis dal Consiglio Direttivo, deve essere approvata dall'Assemblea e con la maggioranza dei consensi; comunque, non prima che l'indiziato sia stato ammonito benevolmente per almeno un paio di volte dal Priore. Qualora tale procedura dovesse risultare inefficace e le trasgressioni del Regolamento dovessero perdurare con ostinazione, si procede alla cancellazione come sopra indicato.

 

 
 

 


 

 

CAPITOLO SECONDO


DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

Art. 16

I confratelli sono tenuti a partecipare:
• a tutte le celebrazioni liturgiche programmate dall'Arciconfraternita, assicurando la possibile presenza alle Sante Messe celebrate ogni domenica e festività nella Chiesa dell'Immacolata Concezione. La Santa Messa del giorno dell'Ascensione viene celebrata nella Chiesetta del Calvario. Le Sante Messe dell'ultima domenica del mese di giugno e del 2 novembre, giorno dei morti, vengono celebrate nella Cappella del Cimitero di Calitri;
• alla novena dell'Immacolata Concezione ed alle feste mariane, in particolare dell'8 settembre e dell'8 dicembre;
• al pio esercizio della Via Crucis, durante il periodo    quaresimale, nella Chiesa dell'Immacolata Concezione ed alla Via Crucis al Calvario, il Venerdì Santo;
• alle solenni Quarantore, il venerdì, sabato e domenica in Albis;
• al canto dell'Ufficio di Natale;
• 1'8 settembre, 1'8 dicembre, il 25 dicembre e la Domenica in Albis, con l'abito congregale, sul presbiterio per il canto dell'Ufficio della B.V.M.;
• ai Vespri dell'Immacolata Concezione e alle Quarantore;
• alla celebrazione della Parola di Dio, il mattino di Pasqua;
• al canto dell'Ufficio per i defunti, in suffragio del Confratello defunto, che si recita nelle domeniche ordinarie:di quaresima e nel periodo pasquale, con esclusione della domenica di Pasqua e della domenica in Albis;
• nella Chiesa dell'Immacolata Concezione al canto in latino dell'Ufficio per Benefattori e Benefattrici, che si tiene la terza domenica di catechesi precedente il mercoledì delle ceneri; la quarta domenica di Quaresima; la domenica successiva al 2 novembre e l'ultima domenica di dicembre; nella Cappella del Cimitero di Calitri, l'ultima domenica di giugno e il 2 novembre;
• al canto dell'Ufficio in latino della Beata Vergine Maria, che si recita tutte le domeniche ordinarie e solennità, dal 12 novembre sino alla 1 a domenica di luglio;
• alle Catechesi, che si svolgono durante le tre domeniche precedenti il mercoledì delle ceneri (Carnevaletti);
• alle processioni previste, alle quali tutti i confratelli hanno l'obbligo di partecipare, vestirsi e uscire in processione dalla Chiesa dell'Immacolata Concezione;
• alla festa del Santo Patrono, San Canio (il 25 maggio e il 12 settembre);
• alla Celebrazione di ringraziamento di fine d'anno e canto del Te Deum il 31 dicembre;
• A tutte le riunioni dell'Assemblea;
• I confratelli per essere aiutati sempre più a comprendere la volontà di Dio nello spirito dell'Arciconfraternita non trascurino la Confessione Sacramentale.

Art. 17

Portare in processione i simulacri dei santi Patroni, o degli altri santi, per le strade della Comunità, diventa, per l'Arciconfraternita tutta, un vero e proprio momento di formazione, di catechesi oltre che di testimonianza. Bisogna che i Confratelli vi partecipino con la medesima compostezza che mantengono in Chiesa, a dimostrazione di responsabilità, di fede, di attaccamento all'Arciconfraternita e di esempio a tutti gli altri fedeli. I confratelli devono prestare la massima attenzione: a che l'Abito sia di lunghezza proporzionale alla propria altezza e mai al di sopra del ginocchio; a che sia pulito e ben stirato. I confratelli si dispongono in due file parallele, le quali devono risultare di uguale lunghezza, mantenendo un'adeguata distanza dal confratello che precede e da quello che segue.
I maestri di cerimonia devono curare con necessaria diligenza, estremo rigore e particolare severità, lo svolgimento della processione, verificandone e controllandone il perfetto ordine e la ferrea disciplina. Essi si dispongono in mezzo alle due file dei confratelli, i quali sono tenuti ed obbligati ad eseguirne direttive e disposizioni.
L'abito confraternale deve avere le seguenti caratteristiche: camice di tela bianca, cordone celeste, cappuccio bianco, mozzetta di raso doppio celeste, con frangia dorata e medaglia di latta raffigurante l'Immacolata Concezione.

Art. 18

I portatori delle statue devono essere confratelli. I capi squadra devono presentare al Priore la lista dei portatori per la verifica dei requisiti (cfr art. 15). In particolare per 1'8 settembre, le squadre osservano la turnazione come è previsto. Nel caso dovessero presentarsi altre squadre, prima si termina il turno, poi viene effettuato un nuovo sorteggio con tutte le squadre. Per il futuro vale il medesimo criterio.

Art. 19

I confratelli sono tenuti a:
• rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive emanate dall'Arciconfraternita ed approvate dalle autorità ecclesiastiche;
• versare regolarmente la quota associativa stabilita;
• promuovere concrete iniziative per la realizzazione delle finalità dell'Arciconfraternita;
• accettare e scontare eventuali punizioni ed ammende comminate dagli organi direttivi.

Art. 20

I confratelli, che ne hanno titolo e non sono in mora delle quote associative, hanno diritto al voto elettorale attivo e passivo per la nomina a cariche sociali come previsto dallo Statuto delle Confraternite dell'Arcidiocesi di S.Angelo dei Lombardi — Conza — Nusco — Bisaccia del 12 gennaio 2000.

Art. 21

I confratelli in regola con l'amministrazione hanno diritto a tutti i benefici spirituali e materiali previsti.

Art. 22

Il confratello deceduto può usufruire dei loculi della Cripta della Cappella del Cimitero di Calitri di proprietà dell'Arciconfraternita.

Art. 23

Nella ricorrenza della giornata dei morti (2 novembre) l'Arciconfraternita provvede per l'officiatura di una Messa Solenne in suffragio dei confratelli defunti. L'onere è assunto in perpetuo, e comunque fino allo scioglimento dell'Arcicon-fraternita.

 
 

 


 

 

CAPITOLO TERZO

 

CAPPELLA CIMITERO

 

Art. 24

Per chiarèzza d'indirizzo, nei successivi articoli si riassumono i lineamenti dispositivi per il regolamento della cappella.

Art. 25

I confratelli hanno il diritto di essere seppelliti nella Cripta della Cappella del Cimitero di Calitri previo il saldo del contributo stabilito e sottoscrizione della concessione d'uso del loculo da parte di uno degli eredi, quale rappresentante di tutti nei confronti dell'Arciconfraternita.

Art. 26

I confratelli interessati alla concessione di un loculo devono inoltrare domanda al Priore e sono tenuti alla contribuzione obbligatoria, così come stabilita, nonchè all'osservanza di tutte le disposizioni e deliberazioni.

Art. 27

I contributi sono versati non come corrispettivo di prezzo ma a titolo d'oblazione volontaria a fronte di spese di culto e manutenzione.

Art. 28

Per ogni caso non previsto dal presente regolamento valgono le norme del diritto canonico e/o dello Statuto Diocesano delle Confraternite.

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regolamento approvato
dal Consiglio Direttivo il 4 dicembre 2009
Regolamento approvato
dall'Assemblea plenaria del 13 dicembre 2009
Regolamento approvato
dall'Ordinario Diocesano il 26 aprile 2011
CURIA ARCIVESCOVILE
S. ANGELO DEI LOMBARDI - CONZA - NUSCO - BISACCIA